Disagi nel trasporto aereo? Adiconsum ricorda che è in vigore la Carta dei diritti del passeggero.
Essa stabilisce precisi obblighi per le compagnie aeree ed alcuni diritti
per i viaggiatori.
1.Ritardi: – se il ritardo supera le 2 ore, la compagnia deve provvedere a pasti, bevande e all’eventuale sistemazione in albergo; – se il ritardo supera le 5 ore, il viaggiatore, se rinuncia al
viaggio, può chiedere il rimborso del biglietto.
2.Cancellazione del volo: oltre al rimborso del biglietto e agli eventuali pasti, bevande,
sistemazione in albergo per il ritardo, il viaggiatore ha diritto ad un risarcimento di -250 euro per i voli inferiori a 1500 km; – 400 euro per i voli superiori ai 1500 km; – 600 euro per i voli superiori ai 3500 km.
Il risarcimento deve avvenire entro 7 giorni.
Per i viaggi organizzati, è il tour operator che risponde delle spese vive e dei risarcimenti, salvo poi rivalersi sul vettore aereo.
Il reclamo, in forma scritta, va spedito, nel più breve tempo possibile, all’Enac(Ente Nazionale Aviazione Civile), denunciando il ritardo e le relative responsabilità. Esso va inoltrato anche alla compagnia aerea, alla quale va anche richiesto l’eventuale risarcimento previsto dalla Carta.
Qualora ritenga insufficiente il risarcimento previsto, il viaggiatore può ricorrere al giudice di pace.
ENAC – viale del Castro Pretorio 118, 00185 Roma – 06 445961- fax 06 44596371 – n° verde 800 898121
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